Regolamento 1223/2009 – Legislazione cosmetica. Identificazione della Persona Responsabile per la immissione sul mercato in UE. La Persona Responsabile, di fatto, assume la piena responsabilità, tecnica e sanitaria, per i prodotti immessi sul mercato. Inoltre non deve semplicemente farsi garante della conformità, ma anche della realizzazione e gestione di tutta la documentazione di sicurezza (Regolamento 1223/2009, art. 25: Non Conformità da parte della Persona Responsabile).
- 2.La Persona Responsabile dovrà redarre, detenere (all’indirizzo indicato in etichetta) e tenere aggiornati:- a.Documentazione Informativa (art.11)- b.Relazione di Sicurezza (Allegato I)- c.Valutazione di sicurezza (art. 10)
- 3.Nuova impostazione dell’etichettatura, con obbligo di indicare la Persona Responsabile e il luogo di detenzione delle informazioni di sicurezza
- 4.Identificazione e responsabilità dei distributori (obbligati a notificare)
- 5.Identificazione e gestione dei nano materiali (con notifica separata)
- 6.Registrazione unica valida per tutti i paesi UE con invio delle immagini del packaging alla Commissione UE
- 7.Verifica della sostenibilità dei claim pubblicitari
- 8.Sostanze CMR (Cancerogene, Mutagene, Tossiche per la riproduzione) possono essere ammesse solo se verificate dall’SCCS (Scientific Committee for Consumer Safety)
- 9.La Persona Responsabile deve organizzare e gestire la Cosmetovigilanza e riferire gli eventuali effetti indesiderati alle Autorità Sanitarie: Rafforzamento dei controlli sul mercato (basati su Regolamento e Legislazione cosmetica)
- 10.Norme di buona fabbricazione (GMP) come da ISO EN 22716:2008
- 11.Inventario INCI: Glossario
- 12.Immediata applicazione nei paesi UE (non deve essere recepito: è immediatamente operativo)